martedì 5 giugno 2012

Storia (minima) delle riforme delle pensioni in Italia


LA STORIA (MINIMA) DELLE RIFORME DELLE PENSIONI IN ITALIA

La pensione: un miraggio o un diritto? Quali e quante sono state le riforme delle pensioni in Italia?

Vediamo come è cambiato il nostro sistema previdenziale dalla fine dell'Ottocento al primo decennio del Duemila.


1898: nasce la Cassa nazionale di previdenza per l’invalidità e la vecchiaia degli operai: si trattava di un’assicurazione volontaria integrata da un contributo di incoraggiamento dello Stato e dal contributo, anch’esso libero, degli imprenditori.
1919 nasce l’assicurazione per l’invalidità e la vecchiaia che – dall'anno 1920 -diventa obbligatoria e interessa 12 milioni di lavoratori.
1939: in pieno regime fascista vengono istituite assicurazioni contro la disoccupazione, la tubercolosi. Vengono istituti gli assegni familiari; introdotte le integrazioni salariali per i lavoratori sospesi o ad orario ridotto. Il limite minimo per la pensione diventa 60 anni per gli uomini e a 55 per le donne; istituita la pensione di reversibilità a favore dei superstiti dell’assicurato e del pensionato.
La riforma fascista è adottata anche dalla nuova Repubblica italiana.
1952: viene emanata la legge n. 218 del 4 aprile RIFORMA RUBINACCI riforma l’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (. La formula di calcolo della pensione rimane contributiva e s’introduce l’istituto della c.d. “integrazione al minimo”, con la quale si eroga ai pensionati con ridotta anzianità contributiva una pensione minima che garantisce una sopravvivenza dignitosa. Dalla fine degli anni ’50, sulla base delle previsioni contenute nell’articolo 38 della Costituzione, che prevede tutele per tutti i lavoratori, siano essi dipendenti o autonomi, l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è estesa progressivamente ai lavoratori autonomi, coltivatori diretti, artigiani e commercianti.



legge n. 153 del 30 aprile 1969, RIFORMA BRODOLINI, in base alla quale si abbandona definitivamente ogni forma di capitalizzazione; si adotta la formula retributiva per il calcolo della pensione in forma generalizzata, svincolando il calcolo della pensione dai contributi effettivamente versati e legando la prestazione alla retribuzione percepita negli ultimi anni di lavoro
si istituisce:
  • la pensione sociale (per i cittadini ultra 65enni sprovvisti di assicurazione, che non hanno un minimo di reddito)
    -la pensione di anzianità (per i cittadini con 35 anni di contribuzione pur non avendo raggiunto l’età pensionabile);
  • si estende all’assicurazione invalidità e vecchiaia, nei limiti della prescrizione decennale il principio dell’automaticità delle prestazioni; la perequazione delle pensioni, che consiste nella rivalutazione delle pensioni in pagamento in base all’indice dei prezzi al consumo, che diventa automatica.
  • Dal 1975 la perequazione delle pensioni è agganciata, oltre che ai prezzi, anche ai salari, consentendo così una tutela effettiva del valore reale delle pensioni. Sarà la riforma “AMATO” (amato da chi?) che la cancellerà
1981, PRIMA Commissione Castellino (Ministro del Tesoro): analisi del sistema pensionistico riguardo all'età pensionabile, al collegamento percentuale alla retribuzione, alla retribuzione pensionabile, alla cumulabilità tra pensione ed altri redditi e alla formula di indicizzazione.
PARTONO DA QUI LE VARIE RIFORME – IN NOME DEL LIBERALISMO ALLA “TATCHER” E AL NOSTRO UOMO FORTE DEL MOMENTO: BETTINO CRAXI
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Nel 1983, il Governo Craxi tentò di affrontare il problema, ma il progetto approntato dal ministro del lavoro De Michelis venne respinto già in sede di presentazione in Consiglio dei Ministri nel luglio del 1984.
1984 SECONDA Commissione Cristofori incaricata di predisporre un testo di riforma che però si protrasse senza esiti fino al 1987
1984-87 RIFORMA DELLE PENSIONI DI INVALIDITÀ attuata con la legge n. 222 del giugno 1984, che abolì qualsiasi riferimento ai fattori socio economici e stabilì che ai fini della concessione della prestazione era rilevante solo la situazione sanitaria legata alla incapacità lavorativa del richiedente. Il testo, esaminato in Aula all'inizio del 1987 abortì per lo scioglimento anticipato della legislatura.
1989-1990: legge 8 marzo 1989, n. 88 di ristrutturazione dell’INPS - istituzione della GIAS (gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno)
legge 2 agosto 1990 n. 233 REGALO AI LAVORATORI AUTONOMI - riforma della previdenza dei lavoratori autonomi che, approvata con il consenso di tutti i partiti, equiparò la modalità di calcolo della pensione degli autonomi a quella dei lavoratori dipendenti, anche se i versamenti dei primi erano enormemente inferiori a quelli dei secondi. La nuova legge disponeva, con effetto dal 1° luglio 1990, che la misura dei trattamenti pensionistici venisse calcolata sulle contribuzioni versate dal 1982 in poi, applicando alla media dei redditi degli ultimi dieci anni (indipendentemente dai versamenti effettuati prima) o al minor numero di essi anteriori alla decorrenza della pensione, un coefficiente di rivalutazione pari al 2% per anno di iscrizione, con un massimo di 40 anni per cui la misura massima della percentuale di commisurazione della pensione al reddito veniva fissata dalla legge nell’80%.




1992 – 1995 RIFORMA TREU – RIFORMA CIAMPI
1995 RIFORMA DINI
ha rivoluzionato il sistema pensionistico italiano, con il cambio da RETRIBUTIVO A CONTRIBUTIVO
Il cambiamento più importante riguarda le modalità di calcolo della pensione. Nella fase antecedente al 1995 la somma a cui ammontava le pensione mensile veniva calcolata in base alla media dello stipendio percepito negli ultimi 10 anni. L'importo finale si aggirava all'incirca attorno al 70% di questa media. Con Dini, invece, il calcolo della pensione si effettua in base alla quantità dei contributi versati. La conseguenza diretta di questa riforma è un taglio delle precedenti pensioni di quasi il 50%. Per coloro che alla data di avvio della riforma, nel 1995, avevano già accumulato almeno 18 anni di contributi vale un sistema "misto" che prevede che il calcolo dell'effettiva pensione percepita dipenda per il 50% dai contributi versati e per il rimanente 50% dal proprio reddito. Per quanto riguarda l'accesso all'età pensionabile, la riforma prevede, con 35 anni di contributi, una fascia di età tra i 57 e i 65 anni. Al contribuente è lasciata la possibilità di scegliere, con incentivi crescenti per prolungare l'età lavorativa: a 65 anni si ottiene la pensione piena (quella che il contribuente avrebbe percepito con il vecchio sistema) e a 67 anni la pensione piena più un premio. Inoltre, essendo la pensione calcolata non più in base all'ultimo stipendio ma all'ammontare (rivalutato) dei contributi, più si rimane sul posto di lavoro, più alta sarà la pensione.

2004 - RIFORMA MARONI

La Legge n. 243 del 23 agosto 2004, pubblicata sulla G. U. del 21 settembre 2004, (entrata in vigore il 6.10.2004) attua una nuova riforma del sistema previdenziale.



La riforma PREVEDEVA, per il periodo 2004-2007, incentivi economici per coloro che decidono di continuare l’attività lavorativa anche se in possesso dei requisiti assicurativi e anagrafici per il diritto alla pensione di anzianità.



La riforma si propone di raggiungere due obiettivi, largamente condivisi a livello europeo:
  • elevare gradualmente l'età pensionabile, principalmente su base volontaria, con il prolungamento dell’attività lavorativa ( comma 6 e 7);
  • sviluppare la previdenza complementare, da affiancare a quella pubblica, finanziandola con il T.F.R. OSSIA RIUSCENDO A ERODERE ANCHE L'ULTIMO BALUARDO CONTRO LA POVERTA' EFFETTIVA -
  • ai lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo (lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 ossia tutti i lavoratori che hanno esercitato l’opzione per il calcolo contributivo)



QUESTA RIFORMA NON E' MAI STATA APPLICATA ALLA PREVIDENZA DEI LIBERI PROFESSIONISTI! - con una Circolare del ministero n. 105 del 19 settembre 2005



RIFORMA 2007
Requisiti per andare in pensione:
  • 65 anni d'età per gli uomini, 60 per le donne
  • 40 anni di contributi indipendentemente dall'età
  • 35 anni di contributi e 60 d'età (61 per gli autonomi)
  • 35 anni di contributi e 57 di età per le donne (la rendita sarà calcolata soltanto con il metodo contributivo)
Regimi particolari saranno previsti, d'intesa con le parti sociali, per:
  • chi ha esercitato un lavoro usurante o precoce
  • le lavoratrici madri
  • chi assiste disabili

Dal 2010

Requisiti per andare in pensione:
  • 40 anni di contributi a prescindere dall'età
  • 35 di contributi e 61 anni di età (62 per gli autonomi)
  • Per le donne restano i 60 anni di età

RIFORMA TREMONTI

stretta sull'età pensionabile – aggancio all'aumento medio della vita (e alla diminuzione della qualità della stessa...) - stretta sulle pensioni di invalidità, di reversibilità, ecc.

2012 – - RIFORMA MONTI

l'Europa ci chiede una nuova riforma. Monti ubbidisce – la pensione non è più un diritto, ma un privilegio. Occorre dire altro?
Dal 1898 una lunga serie di riforme, una lento ma tenace lotta per la conquista dei nuovi diritti, fino agli anni Settanta, poi un lento e inesorabile declino. Ai sindacati, ai partiti, alla società civile, ai lavoratori non è restato che lottare per rallentare il più possibile, cedendo ogni volta quote di diritti acquisiti.


e ora, i soliti consigli di lettura:

per uno sguardo più "datato" ma molto documentato è valido sempre il libro di Armando Cherubini,
Storia delle previdenza in Italia, 1860-1960, Editori Riuniti, Roma 1977,

oppure, più recente,
Antonietta Albanese, Carla Facchini, Giorgio Vitrotti, Dal lavoro al pensionamento:
vissuti, progetti : riflessioni e ricerche, Franco Angeli Editore, Milano 2006
libro


Finalmente ritorna disponibile con la seconda ristampa "Attentato alla Fiera. Milano 1928"

  Finalmente la seconda ristampa.  Eccola sul nuovo sito dell'editore https://www.mursia.com/products/14044